Dal 1° ottobre 2024 per poter operare nei cantieri temporanei o mobili dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile
VI È L'OBBLIGO DEL POSSESSO DELLA CD. "PATENTE A PUNTI"
per le imprese e anche per i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile:
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
CHI È ESCLUSO?
- i soggetti che effettuano mere forniture di beni
- i soggetti che effettuano prestazioni di natura intellettuale
- le imprese in possesso di qualificazione SOA
COME SI RICHIEDE?
- Tramite portale sul sito dell'ispettorato Nazionale del Lavoro che sarà operativo dal 1° ottobre (https://servizi.ispettorato.gov.it/). Per operare in un cantiere è sufficiente aver presentato la domanda, non è necessario aver ricevuto la patente.
- Per poter operare nei cantieri da subito si può già chiedere la patente tramite invio della autocertificazione alla PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. In seguito, entro il 31 ottobre 2024, andrà comunque fatta la richiesta sul portale.
- Dal 1 novembre 2024 il portale rimarrà l'unica modalità per richiedere la patente.
QUALI DOCUMENTI BISOGNA AVERE?
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
- Documento Unico di Regolarità Contributiva valido.
- Documento di Valutazione dei Rischi, dove richiesto dalla normativa.
- Certificazione di Regolarità Fiscale, secondo l'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, solo nei casi previsti per legge.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti.
CHI BISOGNA CONSULTARE?
Sicuramente il proprio referente per la salute e sicurezza sul lavoro.
QUALI SONO LE SANZIONI?
Per chi opera senza patente o con meno di 15 punti: Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
ATTENZIONE: viene sanzionato anche il committente: da 711,92 euro a 2.562,91 euro