Di Carlo Di Leonardo su Lunedì, 28 Marzo 2022
Categoria: Area Lavoro

Buono carburanti per dipendenti

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 21/2022, viene prevista la possibilità (articolo 2), per i datori di lavoro privati e solo per l'anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni benzina, in regime di esenzione.

I buoni non concorreranno alla formazione del reddito né ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, né ai fini contributivi in base proprio al richiamo al comma 3, dell'articolo 51, del TUIR, e per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili.

In attesa di auspicabili chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate, detta somma (200,00 euro) dovrebbe essere aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell'articolo 51 del TUIR (258,23 euro). L'erogazione dovrebbe avvenire a parte e senza che sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con utilizzo di un'unica voce paga.

Esempi

corretto: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge 21/2022 (voce paga: "buono benzina ai sensi dell'art.2 DL 21-2022"), ed erogazione di un altro buono benzina di 250,00 ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR (voce paga: "buono benzina ai sensi dell'art.3 del TUIR").

non corretto: erogazione di un buono benzina del valore di 350,00 euro.

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