La Legge di Bilancio 2025 e il Collegato Lavoro hanno introdotto alcune modifiche in tema di lavoro. Di seguito riportiamo per sommi capi alcune delle più importanti.
PATTO DI PROVA NEL CONTRATTO A TERMINE
La durata del periodo di prova nel contratto a termine (anche stagionale) subisce delle modifiche.
Il testo della norma prevede che in caso di contratto a tempo determinato, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
In alcuni casi non vi è di fatto alcuna modifica:
- Contratti a tempo determinato di tipo stagionale nel contratto Turismo – Confcommercio (Alberghi): la durata rimane di 14 giorni di effettivo lavoro
- Contratti a tempo determinato nei Pubblici esercizi e Stabilimenti Balneari: la durata del periodo di prova rimane di 10 giorni di effettivo lavoro
IRPEF DIPENDENTI
IMPORTANTE: a partire dal 2025 viene meno l'esonero parziale sulla quota di contribuzione IVS del lavoratore nelle misure pari al 6% o 7% per retribuzioni imponibili fino a 1.923 euro / 2.692 euro.
In sostituzione sono state inserite nuove detrazioni fiscali per i redditi complessivi fino a euro 40000. Il meccanismo di calcolo è molto diverso e potrebbe portare a notevoli differenze nel calcolo del netto in busta paga.
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
- Ai soli fini dell'individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Sono state invece confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate: fino a 28.000 euro, 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; oltre 50.000 euro, 43%.
Sono state limitate le detrazioni per familiari a carico.
- •In particolare sono ora previste solo per i figli di età inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
- •La detrazione riconosciuta per i familiari conviventi è limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.
- •Sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.
DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
E' stato previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per un periodo pari a quello previsto dal CCNL o, in assenza di previsione del CCNL, per un periodo superiore a 15 giorni, il lavoratore è ritenuto dimissionario. In questo caso è sufficiente una comunicazione tramite PEC del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro, mentre non è richiesta la procedura telematica con la quale il lavoratore convalida le dimissioni.
La norma è tesa ad evitare quanto accadeva in caso di assenza prolungata o abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente, senza che il medesimo convalidasse telematicamente le dimissioni, vale a dire la necessità che il datore procedesse a un licenziamento per risolvere il rapporto di lavoro (sopportandone gli eventuali costi, come per esempio il ticket di licenziamento). Inoltre il dipendente non avrà più, in questo caso, diritto all'indennità di disoccupazione.
DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI
L'esonero contributivo per lavoratrici madri di almeno 2 figli, di cui uno di età inferiore a 10 anni è stato modificato e verrà erogato all'emanazione di apposito decreto.
La normativa è, invece, differente per le lavoratrici madri di almeno 3 figli.
TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA (FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE)
I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tale norme rileva anche ai fini della deducibilità della spesa.
ESENZIONE FISCALE SOMME A NEOASSUNTI IN RELAZIONE A FABBRICATI
I datori di lavoro possono rimborsare fino a 5.000 euro l'anno per affitti e spese di manutenzione per i fabbricati locati dai nuovi assunti a tempo indeterminato nel 2025, senza che queste somme siano tassate per i primi due anni. L'agevolazione vale per chi ha un reddito fino a 35.000 euro, trasferisce la residenza nel comune di lavoro (oltre 100 km dalla precedente) e dichiara il cambio al datore di lavoro.
ESCLUSIONI DAL REDDITO IMPONIBILE DEI LAVORATORI – FRINGE BENEFIT
Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, viene prorogata la norma che stabilisce che, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell' energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fiscalmente a carico.
Si tratta di una buona opportunità da cogliere se si desidera erogare un compenso aggiuntivo ai propri dipendenti senza gravare troppo sui costi aziendali. Per saperne di più: https://www.studiodileonardo.it/novita/area-lavoro/fringe-benefit-2024-un-vantaggio-per-i-lavoratori-e-le-aziende
REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASPI
E' stato introdotto un nuovo requisito per accedere alla disoccupazione.
Al fine di prevenire eventuali abusi nel ricorso all'istituto della NASpI, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.
- se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato;
- non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.
In altre parole, nel caso in esame, il requisito, già vigente in via ordinaria, di 13 settimane di contribuzione deve essere stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi, anziché nel più ampio periodo costituito dal quadriennio precedente l'evento di disoccupazione involontaria.
RIDUZIONE TRANSITORIA DELLA CONTRIBUZIONE PER NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
I soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli esercenti attività commerciali possono chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%.
La riduzione è riconosciuta per 36 mesi e decorre dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società.
MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI (ex maternità facoltativa)
L'indennità per congedo parentale è elevata all'80% per un periodo che può arrivare fino a 3 mesi ( per i congedi di maternità che terminano nel 2025)
AUTO IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI
Per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Per favorire la transizione ecologica, la predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.