Segnaliamo alcune novità dal Decreto Legge 4.05.2023 n. 48 (Decreto Lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.05.2023, n. 103, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", in vigore dal 5.05.2023.
CONTRATTI A TERMINE DI DURATA SUPERIORE A 12 MESI
Ricordiamo che per durate fino a 12 mesi, i contratti a termine possono essere stipulati senza indicare alcuna causale.
Per durate superiori a 12 mesi e, comunque non eccedenti i 24 mesi, sono previste delle condizioni.
La novità riguarda la previsione di nuove condizioni e l'abrogazione delle precedenti.
Ecco in quali casi si potrà stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a un anno:
Tali disposizioni non comportano alcuna modifica ai contratti di lavoro stagionali.
MISURE DI WELFARE AZIENDALE
RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO: ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Per i periodi di paga dal 1.07.2023 al 31.12.2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Requisito è avere una retribuzione lorda fino a 35.000 euro annui.
Pertanto, l'esenzione aumenta dal 2% (già previsto dalle norme in vigore) al 6% oppure al 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
Per precisione, dobbiamo mettere in evidenza che la riduzione del costo del lavoro, data da questa diminuzione dei contributi, è parzialmente compensata da un aumento dell'imponibile fiscale.