Green pass nei luoghi di lavoro per dipendenti e autonomi
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 127/2021 che estende l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. L'obbligo scatta dal 15 ottobre 2021 e termina il 31 dicembre 2021 ed interessa chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività viene svolta.
- Soggetti obbligati:
chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato;
tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge una attività lavorativa nel settore privato
(art. 9 septies, comma 1 e 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021). - Assente ingiustificato Il lavoratore privo di green pass sarà considerato "assente ingiustificato".
- Stipendio e accessori - Il lavoratore non percepisce la retribuzione, "né altro compenso o emolumento" sin dal 1° giorno in cui gli è inibito l'accesso al luogo di lavoro per mancanza della certificazione.
- Nessuna comunicazione - La qualificazione dell'assenza determina una semplificazione delle procedure per le aziende:
- sospensione: è un provvedimento che il datore di lavoro dovrebbe adottare e comunicare al lavoratore interessato;
- assenza ingiustificata: è semplicemente un fatto di cui l'azienda prende atto, senza obblighi di comunicare alcunché al dipendente. La privazione della retribuzione è a questo punto una conseguenza automatica dell'assenza ingiustificata.
- Aziende sotto i 15 dipendenti - Si segnalano criticità interpretative in merito alla norma che introduce una disciplina specifica per le imprese con meno di 15 dipendenti. Dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, dispone la norma, il datore può stipulare un contratto a termine per la sostituzione del lavoratore e sospendere il lavoratore assente per la durata del contratto sostitutivo, per un periodo comunque non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il termine del 31.12.2021.
- Controlli - La norma affida al datore di lavoro la verifica del green pass e stabilisce sanzioni in caso di inadempienza, ponendo problemi di tutela della privacy: il datore, infatti, non dovrebbe conoscere in alcun modo i dati sanitari dei dipendenti.
I datori di lavoro sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e, nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso. La verifica deve avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, per cui "La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione" normativamente prevista, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
Ricordiamo che l'applicazione si ottiene accedendo al sito Informazioni per gli operatori - Certificazione verde COVID-19 (https://www.dgc.gov.it/web/app.html) - Sanzioni - Sono previste sanzioni pecuniarie tra € 600 e 1.500 per i lavoratori sorpresi all'interno del luogo di lavoro senza green pass. Per i datori di lavoro che non hanno verificato il rispetto delle regole e che non hanno predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da € 400 a 1.000.
Il testo completo del decreto:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg