GREEN PASS

 Da venerdì 6 agosto 2021 , SOLO ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS), è consentito l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

COME SI VERIFICA IL GREEN PASS?

Tramite l'app "VerificaC19" da scaricare su un telefonino (https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19 - https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117 ) Non è possibile richiedere una copia del green pass, ma solo verificare il codice (qr-code)

CHI PUO' VERIFICARE IL GREEN PASS?

Solo il titolare oppure un dipendente nominato in maniera formale dal titolare 

VI SONO SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LE NORME?

L'accesso senza Green Pass determina una sanzione da 400 a 1000 euro a carico sia dell'esercente, sia dell'utente. Tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti determinano la chiusura dell'esercizio da 1 a 10 giorni.

I LAVORATORI DEVONO VACCINARSI?

No! L'obbligo non c'è e il datore di lavoro non può chiedere né la certificazione, né acquisirla, nemmeno con il consenso del lavoratore.

Il medico competente è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari del lavoratore e, anche in base alla vaccinazione, verifica l'idoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro a sua volta potrà venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro.

PER SAPERNE DI PIU'

https://www.dgc.gov.it/web/app.html

Consulenti del Lavoro - Green pass, istruzioni per l'uso

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3 Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha modificato il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, (salvo non subentrino modifiche).

ALBERGHI

Precisazione pubblicata sul sito del Governo: FAQ GOVERNO

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno di strutture ricettive". [si veda FAQ specifica]

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

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