DECRETO AGOSTO – AREA LAVORO

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.08.2020, n. 203, supplemento ordinario n. 30, il D.L. 14.08.2020 n. 104, in vigore dal 15.08.2020.

Si riassumono le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel provvedimento.

NUOVE 18 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE – Nuovi trattamenti Cigo, assegno ordinario, Cig in deroga

Sono concesse 18 settimane nel periodo compreso tra il 13.7 e il 31.12.2020.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane.

Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.

Le ulteriori 9 settimane hanno un costo che dipende dalla riduzione di fatturato dell'azienda nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

A chi ha già fruito della cassa integrazione nel periodo maggio-giugno, e non richiede nuovi trattamenti di cassa integrazione, è riconosciuto un esonero contributivo per un periodo massimo di 4 mesi. Si attendono chiarimenti in merito alla misura di tale esonero.

LICENZIAMENTI

I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (motivi economici/es. riduzione di lavoro) sono vietati alle aziende che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui sopra.

DISOCCUPAZIONE

Sono prorogati di 2 mesi i trattamenti di disoccupazione che terminano nel periodo 1 maggio – 30 giugno 2020

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NUOVE ASSUNZIONI

Fino al 31.12.2020 chi assume successivamente al 15.8 lavoratori a tempo indeterminato (o trasforma un rapporto a tempo determinato in indeterminato) ha diritto a un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a 6 mesi.

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NUOVE ASSUNZIONI (assunzioni successive al 15 agosto: norma di ridotta utilità)

Per le assunzioni successive al 15.8 a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali è previsto il medesimo esonero di cui sopra (sino ad un massimo di 3 mesi).

PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

fino al 31.12.2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali.

NUOVA INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI

E' stata prevista un'ulteriore indennità pari a 1000 euro per dipendenti stagionali 

DECRETO SOSTEGNI – MISURE PER IL LAVORO
Nuovo limite 1.999,99 per utilizzo del contante da...