Il 22 marzo 2021, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto "Sostegni" (DL 22 marzo 2021, n. 41) recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".
CASSA INTEGRAZIONE COVID
Il Decreto "Sostegni" proroga la Cassa integrazione Covid. Tale misura, già introdotta dal Decreto "Cura Italia" e successivamente riconosciuta dai Decreti "Rilancio", "Agosto", "Ristori" nonché dalla Legge di Bilancio 2021, potrà essere richiesta dai datori di lavoro senza l'applicazione di alcun contributo addizionale.
Nello specifico, la richiesta potrà avvenire per "ulteriori 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in relazione al trattamento ordinario" e "per ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o CIG in deroga" (per tutte le aziende che non hanno diritto alla Cassa Integrazione Ordinaria).
BLOCCO LICENZIAMENTI
Il legislatore conferma, ulteriormente, fino al 30 giugno 2021, il blocco dei licenziamenti che, secondo la disciplina precedente al Decreto "Sostegni", sarebbe in scadenza proprio entro la fine del mese di marzo. A tutela dei lavoratori, il nuovo intervento normativo vieta sino al 31 ottobre 2021 anche il ricorso ai licenziamenti da parte delle imprese prive di strumenti ordinari di integrazione al reddito e, pertanto, beneficiarie dell'assegno ordinario o della cassa integrazione in deroga emergenziale.
BONUS LAVORATORI STAGIONALI E ALTRE CATEGORIE
Il Decreto "Sostegni" conferma i bonus da riconoscere alle categorie di lavoratori maggiormente colpite a seguito delle restrizioni delle attività. Difatti, è rinnovato il bonus per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di questo anno, pari nel totale a 2.400 euro.
Le categorie di lavoratori coinvolte sono anzitutto i lavoratori stagionali nonché a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. A questi si associano, poi, i lavoratori stagionali appartenenti anche a settori differenti rispetto a quello del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, sono ricompresi nel novero delle categorie interessate i lavoratori intermittenti, quelli autonomi occasionali, coloro in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
DISOCCUPAZIONE
Ulteriori proroghe sono state concesse per gli strumenti della disoccupazione (NASpI e Dis-Coll), per le quali il provvedimento stabilisce che "non sia necessario il rispetto delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito".
LAVORATORI A TERMINE – CONCESSA UNA PROROGA SENZA CAUSALI
Elemento di rilievo da segnalare nell'ultimo Decreto "Sostegni" riguarda le proroghe relative ai rapporti di lavoro a termine.
Difatti, il Decreto conferma per l'intero anno 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, "e` possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81". Il provvedimento è volto a facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza. Il datore di lavoro può, pertanto, rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza la necessaria indicazione delle causali di norma previste, fatto salvo il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
LAVORATORI FRAGILI
Il Decreto considera, in ultimo, una particolare categoria di soggetti rientranti nei cd. "lavoratori fragili", nonché i lavoratori con disabilità grave, rientranti sia nel settore pubblico che privato.
Per questi ultimi, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità "smartworking", il periodo di assenza dal servizio fino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto.
Peraltro, dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, si conferma che "i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".
DECRETO LEGGE 30/2021
Da ultimo ricordiamo che il DL 30/2021 ha previsto il diritto al lavoro agile (smart working) per il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. In alternativa nei casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore ha diritto a astenersi dal lavoro e, per figli fino a 14 anni, a un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione (congedo Covid).
I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.
La domanda per il Bonus Baby Sitter può essere inoltrata a partire dall'8 aprile 2021 con le seguenti modalità:
1. dal sito internet www.inps.it, utilizzando l'apposito servizio online "Bonus servizi di babysitting", disponibile seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di babysitting";
2. tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente
per periodi di infezione Covid del figlio, quarantena del figlio o sospensione didattica in presenza intercorsi nel periodo 13.3.2021 al 30.6.2021 (salvo proroghe)